Il 1° Sinodo della Diocesi di Calvi

Il 1° Sinodo della Diocesi di Calvi

Il termine Sinodo deriva dal greco antico σύνοδος (sýnodos).

È composto dalla particella syn (con, insieme) e dal sostantivo hodós (via, strada).

Quindi, letteralmente, sinodo significa cammino insieme o riunione di persone che percorrono una stessa via.

Nella tradizione cristiana, indica un’assemblea di vescovi o membri della Chiesa per discutere di fede, disciplina e vita ecclesiale.

Il sinodo diocesano affonda le proprie radici nella tradizione della Chiesa medievale.

La XXIV sessione del Concilio di Trento dell’11 novembre 1563 lo ripristinò e ne impose la celebrazione regolare.

Così, dopo che in molte zone era caduto in disuso, si teneva ogni anno.

Il sinodo non era semplicemente una riunione consultiva nel senso moderno.

Era uno strumento di governo e di riforma della diocesi.

Il vescovo riuniva il clero della comunità dei fedeli per:

  • far conoscere e applicare le disposizioni della Chiesa
  • correggere abusi e disordini nella vita ecclesiastica
  • disciplinare il comportamento del clero
  • affrontare questioni relative alla liturgia, alla predicazione, ai sacramenti e alla disciplina
  • verificare e promuovere l’insegnamento della dottrina
  • emanare o aggiornare norme e costituzioni sinodali per la diocesi

L’ampia partecipazione annoverava abbati, arcipreti, beneficiati, clerici, confraternite, curati, e preti.

Il termine “abbate” indicava un titolo onorifico attribuito a chi indossava l’abito ecclesiastico o al titolare di un beneficio ecclesiastico.

Insomma gli Abbati erano sacerdoti secolari.

Quanto ai “beneficiari“, erano titolari di un ufficio sacro, con diritto ai relativi redditi.

Vi erano, ad esempio, benefici curati e non curati, a seconda che comportassero o meno la cura delle anime.

Infine, i “clerici” erano, per così dire, seminaristi non ancora ordinati sacerdoti.

La stampa del documento nel 1589

Il primo sinodo della Diocesi di Calvi di cui si conservi memoria documentaria risale all’episcopato di Monsignor Fabio Maranta.

Infatti, l’assemblea ebbe luogo il 20 aprile 1588.

Il Vescovo, in virtù della propria competenza tanto in materia di diritto civile quanto di diritto ecclesiastico, si avvalse di tale strumento normativo per imprimere alla vita religiosa e amministrativa del territorio un nuovo e più organico assetto, in piena conformità con i dettami e gli orientamenti sanciti dal Concilio di Trento.

Il documento fu redatto in lingua volgare, fatta eccezione per alcune pagine, nelle quali si conservò l’uso del latino.

Ciò si spiega considerando il livello generalmente modesto della formazione culturale del clero alla fine del XVI secolo.

Per molti sacerdoti, persino la lettura dei testi latini della Messa rappresentava una difficoltà non trascurabile.

Pertanto, il Vescovo giudicò opportuno, anzi necessario, ricorrere a una lingua accessibile e immediatamente comprensibile a tutti.

L’anno seguente, il cammino sinodale caleno fu dato alle stampe a Roma:

Costititioni, Ordinationi et Decreti
Fatti nella Sinodo Diocesana di Calvi
Sotto il governo del Redentissimo
Monsignor Fabio Maranta
Vescovo della città
Nel giorno XX d’Aprile dell’anno MDLXXXVIII
Pubblicato in Roma nella Stamperia di Vincenzo Accolti
1589

Il Battesimo

In materia di Battesimo, il Maranta ammise l’amministrazione del sacramento entro l’ottavo giorno dalla nascita.

Quanto ai padrini, il Vescovo ritenne sufficiente la presenza di un solo padrino.

Il ruolo di quest’ultimi al fonte battesimale assumeva un’importanza persino maggiore di quello dei genitori.

La madre non partecipava al rito.

Invece, attraverso il padrinato si costituiva una vera e propria parentela spirituale, non meno rilevante di quella derivante dai legami di sangue.

Inoltre, erano espressamente indicate le categorie di persone escluse dall’esercizio della funzione di padrino:

  • i religiosi
  • gli abbati
  • i monaci e le monache di clausura
  • i pubblici concubini
  • gli scomunicati
  • i non cresimati
  • chi non avesse compito il 15° anno di età
  • chi non avesse adempiuto al precetto pasquale di quell’anno

Significativo era l’ammonimento rivolto ai genitori affinché imponessero ai figli nomi non pagani, bensì quelli dei santi.

Il parroco doveva tenere un apposito registro nel quale annotava la data di nascita dell’infante, quella del battesimo, nonché i nomi dei genitori e dei padrini.

Infine, il parroco sottoscriveva l’atto con il proprio nome e custodiva diligentemente il registro.

Non di rado accadeva che le levatrici, assistendo le partorienti durante il travaglio, procedessero a battezzare in casa i neonati per il pericolo di morte.

Per questo, i parroci dovevano insegnare loro come amministrare il sacramento, come applicarne la materia e come pronunciarne la formula.

Se poi il parroco avesse dubitato della validità del battesimo amministrato dalla levatrice, poteva procedere a un nuovo battesimo, pronunciando un’apposita formula.

La Cresima e la Confessione

Quanto alla Cresima, il Vescovo stabiliva che essa potesse essere amministrata a partire dal settimo anno di età.

Per i cresimanti non adulti era sufficiente che il padrino appoggiasse la mano destra sulla loro spalla.

Qualora, invece, il cresimando fosse adulto, era tenuto a porre il proprio piede destro su quello del padrino.

Con tale gesto si intendeva significare che, fino ad allora, il cresimando era stato debole e bisognoso di sostegno.

D’altro canto, agli inizi dell’era moderna, la confessione rappresentava un fondamentale meccanismo di pacificazione sociale e di risoluzione dei conflitti all’interno delle comunità.

Quasi contestualmente, fu introdotto Il confessionale come mobile strutturato ed elemento stabile di arredo delle chiese.

I fedeli erano esortati a confessarsi spesso e, di conseguenza, a ricevere più frequentemente la comunione.

La confessione si svolgeva secondo un preciso rituale.

Il rito prevedeva il segno della croce, la recita del Confiteor e la domanda: “da quanto tempo?”

Il confessore interrogava il penitente sui dieci comandamenti e sui sette peccati capitali.

Per ciascun peccato, chiedeva: quante volte?

Alle fanciulle che si accostavano alla confessione venivano inoltre rivolte domande riguardanti i peccati della carne.

I bestemmiatori

Un altro aspetto imporrtante riguardava i bestemmiatori.

Il Vescovo ordinò di pagare 25 ducati alla prima imprecazione, 40 alla seconda, 100 alla terza

Laddove il soggetto si trovasse nell’impossibilità di adempiere al pagamento, al principio dovrà rimanere per un giorno intero con le mani legate dietro le spalle davanti alle porte della Chiesa.

La seconda volta verrà condotto in giro per il paese e preso a colpi di bastone.

La terza, il reo, dopo la perforazione della lingua, era condannato alle triremi sulla galea.

Se poi a bestemmiare erano i chierici, la prima volta incorrevano nella perdita dei frutti del loro beneficio.

La seconda volta nella privazione e perdita del beneficio.

Alla terza reiterazione erano spogliati di qualsiasi dignità e mandati in esilio.

Da notare il diverso trattamento dei laici rispetto ai chierici.

Ai primi il massimo della pena era la galera.

Ai secondi l’esilio.

Inoltre, le sanzioni pecuniarie comminate ai laici risultavano apertamente irrealistiche ed esorbitanti.

Ben pochi avrebbero avuto la possibilità di versare fino a 100 ducati, a meno che non si trattasse di un facoltoso possidente.

Tra le fattispecie riservate alla giurisdizione del Presule rientrava la copula coniugale prima di aver contratto il matrimonio.

Al Vescovo erano poi riservate determinate censure contro:

  • quelli che temerariamente e con disprezzo portavano armi in chiesa
  • le madri che tenevano a letto bambini aventi meno di un anno (se li soffocavano incorrevano nella scomunica)
  • coloro che tagliavano dolosamente alberi da frutta di proprietà della chiesa
  • chi violava l’immunità ecclesiastica
  • coloro che commerciavano con i banditi

Tra dette censure, meritano di essere rimarcate quelle riguardanti il fenomeno criminale e l’altra dei bambini soffocati nel letto.

La Comunione

Un ragazzo riceveva la Comunione una volta raggiunti gli anni della discrezione.

Il Sinodo richiamava lo “status animarum“, nel quale il parroco era tenuto ad annotare i nomi di tutti i fedeli, dai dodici anni in poi, soggetti all’obbligo della Comunione.

Chiunque non avesse ottemperato al precetto pasquale, trascorsi quindici giorni dalla Pasqua, incorreva nella scomunica.

A proposito della Comunione agli Infermi, nel sinodo del Maranta si rinviene una cosa particolarmente interessante.

Quando qualcuno cadeva infermo, i familiari erano tenuti a darne immediata comunicazione al parroco.

Costui doveva recarsi senza indugio a visitarlo e si adoperava affinché l’infermo si disponesse alla confessione e alla comunione.

Qualora l’infermo avesse necessità di quanto necessario alle cure, “si farà la cerca per tutto il loco”.

La cura pastorale, dunque, si estendeva non soltanto all’anima ma anche al corpo.

Si coglie, dunque, un forte senso di solidarietà tra gli abitanti di un piccolo luogo, nel quale un ristretto gruppo di persone di buona volontà si faceva carico di percorrere il paese, bussando di casa in casa e raccogliendo quanto ciascuno potesse offrire in favore dell’infermo.

Dunque, una significativa attestazione di solidarietà cristiana.

Il Matrimonio e l’Estrema Unzione

In materia matrimoniale, il Maranta insistette particolarmente sulla necessità della benedizione nuziale impartita dal sacerdote.

Poi fece una precisazione interessante.

“Dall’Avvento fino all’Epifania e dal 1° giorno di Quaresima fino all’Ottava di Pasqua sono proibite dalla Chiesa solo due cose“:

  1. impartire agli sposi la benedizione solenne
  2. accompampagnare dal marito la sposa novella nella propria casa con musica e banchetto

Tutto il resto non era proibito.

Aggiunse, inoltre, che la benedizione nuziale era riservata alle donne vergini e non alle vedove che si risposavano.

Poi, l’Estrema Unzione doveva essere amministrata quando l’infermo era ancora nel pieno possessodelle proprie facoltà mentali.

A essa seguiva la breve raccomandazione dell’anima, secondo le formule liturgiche “Pax huic domui … Oremus … Amen”.

Dopodiché, si procedeva all’aspersione dell’acqua benedetta nella camera e sul letto.

Nel sinodo in volgare del Maranta, la raccomandazione era riportata in lingua latina.

Va tuttavia osservato che le domande e le relative risposte si conoscevano a memoria (Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo).

Più problematica, invece, era la comprensione dell’Oremus.

I requisiti per la vita ecclesiale

Per i gradi della vita ecclesiale, il Maranta precisò la congrua età richiesta:

  • 22 anni per il suddiacono
  • 23 per il diacono
  • 25 per il sacerdote

Quanto al proprio sostentamento, dovrà godere di un beneficio.

Laddove tale prebenda difetti, doveva possedere di un patrimonio di almeno 200 ducati.

I requisiti per gli ordinandi di prima tonsura erano:

  • essere battezzato e cresimato
  • saper leggere e scrivere bene
  • conoscere la grammatica e la dottrina cristiana
  • non essere inquisito nei tribunali secolari
  • comparire con l’abito clericale con la tonsura

Per il suddiaconato, il diaconato e il sacerdozio, si esigevano particolari prove perché il patrimonio fosse vero e non finto.

Il vescovo Maranta riportò, mese per mese, l’elenco delle festività, distinguendo tra quelle mobili e quelle fisse.

In totale erano addirittura 86.

Tutte le feste mobili dovevano essere annunciate dal parroco nel giorno dell’Epifania.

Nell’occasione altresì si ricordava la ricorrenza dell’anniversario della consacrazione del vescovo diocesano.

La questione rivestiva particolare importanza, poiché in tali giorni, così come in tutte le domeniche, bisognava astenersi dal lavoro.

Le tematiche uniche

Nel sinodo del 1588 riscontriamo tematiche uniche.

Tra le questioni affrontate, alcuni contratti a carattere usuraio erano rigorosamente proibiti.

Si doveva vendere a un giusto prezzo, né più né meno.

Questo principio si applicava anche:

  • “se qualcuno presta, deposita, se da qualcosa in pegno o vende per poco prezzo;
  • se presta grano, orzo, vino, oglio nella nostra Diocesi a patto che si devono restituire a Capua o in altro luogo dove vale di più;
  • se si fa società dove uno pone il denaro e l’altro le opere, il primo non deve pretendere di più nel guadagno.“

Qualora un proprietario di bestiame si fosse messo in società con un prestatore d’opera preposto alla loro tutela, la perdita o lo smarrimento accidentale di un capo non risultava imputabile al custode.

il padrone avrebbe potuto esigere il pagamento dell’animale perduto laddove fosse stata accertata la frode o negligenza dell’affidatario.

Infine, qualora si concedessero in prestito denari al 10%, il creditore non potevano trattenere la percentuale prima della fine dell’anno.

Poi il vescoco determinò il tributo spettante al Vicario e al Mastrodatti della Corte Episcopale di Calvi.

Di norma, la quota devoluta al secondo corrispondeva al doppio rispetto a quella del primo.

Ad esempio: si legge testualmente per:

  • “fare una monizione e avere rivele di cose perdute grana 5 al Vicario, 10 al Mastrodatti
  • licenza ai preti di celebrare fuori diocesi, idem
  • fede in qualche tribunale ad istanza di parte, idem
  • copie di scrittura per qualsivoglia carta in forma d’originale scritta d’una banda et l’altra, oltre la carta grossi cinque, pur ch’almeno contenga vinticinque virgoli per facce.“

Il documento del 1° Sinodo di Fabio Maranda si concluse con quattro costituzioni di Papa Sisto V.

Bibliografia:
Monsignor Fabio Maranta, Costititioni, Ordinationi et Decreti fatti nella Sinodo Diocesana di Calvi, Roma 1589

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