Il monastero di San Francesco nel 1555

Il monastero di San Francesco nel 1555

San Francesco d’Assisi lasciò le sue tracce anche a Calvi.

Nei tempi passati, l’antica Via Latina attraversava la ex colonia disabitata di Cales.

Qui, fu edificato un piccolo convento situato al di fuori delle allora mura della città nuova.

Il complesso, una volta terminato, era costituito da poche celle dei frati.

Inoltre, alla casa religiosa fu annessa anche una chiesetta.

La prima notizia del cenobio si desume dalla relazione “ad limina” inviata dal Vescovo Fabio Maranta al Papa nel 1586.

Il documento, seppur in maniera sommaria, descrive l’organizzazione dei monaci, i loro compiti e l’ambiente adiacente.

In Calvici è solamente uno Monasterio de Frati minori di S. Francesco della scarpa, il quale si bene ha capitulazione con essa città di tenerci quattro Frati di Messa, et l’hospidale in ordine per li poveri Pellegrini et per l’Amalati … ” (1)

Il monastero, intitolato a Maria Santissima dell’Annunziata, era anche chiamato Chiesa dell’A.G.P., sigla del saluto angelico “Ave Gratia Plena”.

San Francesco

Nella relazione “ad limina” trasmessa dal Vescovo Francesco Falcucci nel 1654 si legge:

Inter Civitatis ruinas extat quoque alia ecclesia sub titulo SS.ma Anuntiatae, olim Conventualium fratum S. Francisci Monasterium” (2)

Sin dalla fondazione del monastero, i rapporti tra le istituzioni locali ed ecclesiastiche non furono mai disciplinati.

Solamente nel 1555 nacque l’esigenza di regolamentare le situazioni giuridiche frutto dell’evoluzione dei tempi, dei bisogni e degli interessi.

L’accordo tra la città di Calvi e l’ordine francescano

Il 21 giugno 1555 fu stipulato un accordo tra l’Università di Calvi e frate Giovanni di Aversa dell’ordine dei francescani.

Istitutioni, patti et cessionis bonorum ecclesia S. Annunciata in Calvi fatta per Mag. Electus et Sindicus et presens dicta Ecclesia Civitate Calvi

Religiosum frates Ioannem de Aversa Custodem Religionis Santi Francisci noiem dicte Religiosis
Die vigesimoprimo Mensis Giunii XIII Indizione 1555
” (3)

L’accordo prevedeva in primo luogo l’invio di un guardiano al convento francescano di Calvi.

Il padre guardiano era una carica ecclesiastica introdotta da San Francesco d’Assisi nell’ordine dei frati minori.

In pratica originariamente designava il superiore del convento.

Il guardiano e i frati celebravano la messa tutto l’anno nella loro chiesa.

In caso di infermità, dopo essere stati curati, ritornavano al loro posto.

In base all’accordo stipulato, il culto divino era assicurato dal guardiano e altri tre frati, tutti da messa.

Oltre ai tre frati vi erano:

  • un suonatore dell’organo in chiesa “che era tenuto a farlo suonare iure solitarius
  • un cercatore
  • un diacono

per un totale di sei persone.

L’istituzione religiosa aveva l’obbligo “modis oibus” di far suonare al guardiano l’orologio della citta di Calvi.

Per metterlo a punto e per assicurarsi che andasse bene, il frate riceveva quattro tarì all’anno dalla cittadina.

Se non avesse ricevuto nulla, le spese sostenute per regolarlo o aggiustarlo si accollavano a Calvi.

La cura e la custodia dell’Hospitale di Calvi

L’Hospitale di Calvi era una struttura destinata ad offrire ospitalità a chi ne avesse avuto bisogno.

Specificatamente, la funzione principale consisteva nell’alloggiare i viandanti che non potevano permettersi di pagare un letto in una locanda.

Calvi infatti rappresentava una città di transito sulla Via Latina.

Con il passar del tempo, oltre a ricovero per i forestieri, divenne un luogo di accoglienza per i poveri e gli infermi affetti da malattie o menomazioni non curabili (ciechi, storpi e paralitici).

In origine, l’Hospitale di Calvi era un’istituzione fondata dall’autorità ecclesiastica locale con scopi dichiaratamente religiosi.

L’accordo tra la Città di Calvi e i francescani contemplava tra l’altro anche la cura e la custodia dell’Hospitale.

Item che detta Religione et Guardiano con lo procuratore sia tenuta di manutenere lo Hospitale” (3)

I francescani dovevano fornire quattro materassi buoni, quattro sacconi e quattro cuscini con balze (fascia ornamentale alle estremità).

Un altro letto era disponibile per un eventuale ospite.

… con tenersi in detto hospitale 4 matarazzi buoni con 4 sacconi et 4 scoscine a baltei, et un altro letto debba tenersi ad altro hospitaliere.” (3)

Infine, l’ordine religioso era tenuto ad accogliere e nutrire gli ospiti e i malati con i beni della chiesa locale.

Gli altri diritti e doveri

I frati ricevevano ogni mese:

  • 4 pezze di caso celese (un gustosissimo formaggio piccante a pasta bianca da latte ovino)
  • uno rotolo di carne

In caso di infermità, invece, ognuno di loro otteneva per la cura:

  • una medicina di Cassia
  • tre sciruppi
  • un servitale per portargli piena fede (una sorta di guida spirituale)

I quattro frati da messa percepivano ventiquattro carlini per “il salario della tunica loro” secondo “l’antico solit” della citta calena.

Le somme si ricavavano dalle entrate dalla chiesa.

Il guardiano riceveva “banco, cascia et borsa delle cose del Conventus“.

Inoltre, aveva a disposizione “la lavandara per lavare li panni di detti lori frati et loco“.

I frati dovevano celebrare annualmente la Candelora e tutti gli altri riti ordinari.

Nel caso mancasse la cera a causa della carestia oppure non fosse sufficiente per il loro uso, “il procuratore seculare habbi da fare supplire delle robbe et intrate de loco“.

Il guardiano esigeva non più di un tarì per ogni defunto sepolto nella loro chiesa.

Quest’ultimo era tenuto a consegnare mese per mese le cose al procuratore seculare, ponendosi la città di Calvi al di sopra delle parti.

Ma soprattutto non poteva vendere i beni in suo possesso senza darne una preventiva comunicazione al procuratore seculare.

Alla fine dell’anno, poi, doveva:

  • consegnare il denaro in suo possesso al nuovo subentrante
  • presentare i conti agli eletti della città di Calvi per ottenere la declaratoria (liberatoria)

La durata della carica dei frati 

Tutti e quattro i frati di messa esercitavano le funzioni nel convento di San Francesco a Calvi solamente per un anno.

La loro permanenza era limitata a tale periodo come in tutti gli altri luoghi e comuni.

L’accordo stipulato il 21 giugno 1555 impegnava l’ordine dei francescani ad osservare “ad unguem” i patti sottoscritti.

Ma dopo un trentennio, il Vescovo di Calvi Fabio Maranta consigliò l’adozione di due provvedimenti volti a preservare l’intesa con la città.

L’unoè che si facesse il guardiano almeno per tre anni, per quanto dura l’affitto delle terre, poiché sapendo esso guardiano haverci à star’ per detto tempo, presteria la sementa alli massari.
… con la qual sementa si trovariano a dare li territorii di detto Monasterio, che per detta causa, non si danno.
” (1)

L’altroè che le vittuaglie d’esso Monasterio si reponessero in uno Granale del quale una chiave ne tenesse esso guardiano, et l’altra a chi li paresse. (1)

Nel caso in cui i viveri fossero stati conservati nel granaio, si sarebbero potuti vendere, secondo i bisogni, a prezzi superiori per il bene dei frati e dei superiori.

Bibliografia:
1) Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, Congr. Concilio, Relat. Dioec., 172A, Foglio 41 recto e verso
2) Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, Congr. Concilio, Relat. Dioec., 172A, Foglio 444 recto e verso
3) Platea del vescovo di Calvi Fabio Maranta

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